ASSOCIAZIONE COMPAGNIA DELL'ORSO COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SCOPO SOCIALE Art. 1 – E' costituita in Pistoia una Associazione denominata "COMPAGNIA DELL'ORSO" L'Associazione non ha fini lucrativi. Art. 2 - L'Associazione ha lo scopo di promuovere, incrementare e divulgare la cultura musicale storico-folckloristica del '300 pistoiese con musici, sbandieratori, danze medioevali, arceri ed altre attività caratteristiche. S O C I Art. 3 - L'Associazione si compone di : - soci musicanti e/o simpatizzanti L'ammissione e l'esclusione dei soci è facoltà insindacabile dell'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo Art. 4 - Il Consiglio Direttivo potrà conferire la nomina di socio onorario a coloro che, per prestigio o per particolare attività, si siano resi benemeriti nei confronti dell'associazione. O R G A N I S O C I A L I Art. 5 - L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci. Sarà convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'illustrazione del bilancio preventivo e sarà presieduta dal Presidente del Consilgio Direttivo. Ogni socio avrà diritto ad un voto e secondo il principio del voto singolo non è prevista alcuna delega. Le deliberazioni assembleari verranno verbalizzate e i relativi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario. Art. 6 - L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea composto da n. 7 membri. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti seppur sia auspicabile un ricambio dei componenti al solo scopo di dare idee nuove all'Associazione. Art. 7 - Nel suo seno il Consiglio elegge fra i soci, il Presidente votato almeno dai 2/3 dei soci in 1° convocazione e qualunque sia il numero dei votanti in 2° convocazione. Il Presidente eletto ha la facoltà di nominare un Vice Presidente e potrà eleggere altresì un segretario ed un tesoriere, scelti anche al di fuori della compagine sociale. Art. 8 - Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Il Presidente ha la firma sociale e normalmente rappresenta l'Associazione presso i terzi . Art. 9 - L'assemblea può nominare anche il Collegio Sindacale, composto da tre sindaci effettivi e due supplenti; anch'essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 10 - Tutte le cariche sociali sono gratuite Art. 11 - Le quote associative sono intrasmissibili e non è prevista alcuna rivalutazione delle stesse Art. 12 - I soci corrispondono un contributo volontario annuale stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo. I contributi sociali unitamente ad ogni altro e qualsiasi provento serviranno per la gestione ordinaria dell'Associazione. Art. 13 - Appositi regolamenti, emanati a cura del Consiglio Direttivo, disciplineranno le attività in cui l'Associazione troverà espressione concreta. Art. 14 - In caso di scioglimento dell'Associazione i fondi residui saranno devoluti a fini di beneficienza. Art. 15 - Per quanto non contemplato dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge. Pistoia.............